DETRAZIONE FISCALE 50%

( Clicca per legge 160 del 27/12/2019 ECOBONUS ENEA )

La nuova Legge di Stabilità del 2020ha convalidato le detrazioni IRPEF per le persone fisiche e le detrazioni IRES per le società, passandole dal 65% al 50% per la riqualificazione energetica degli edifici già esistenti, e per i quali vengano sostenute spese dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020.

In particolare, l’ambito applicativo di questo bonus si estende anche all’acquisto di schermature solari con posa in opera: le classiche tende da sole, dunque, in quasi tutte le loro declinazioni.

Quella sulle schermature solari è una agevolazione con un limite massimo di 60.000 euro detraibile in dieci anni per spese riferite all’acquisto delle tende da sole comprensivo di posa in opera, e applicate a pareti che siano almeno vetrate parzialmente.

Nel dettaglio posso essere considerati detraibili tutti i prodotti qui elencati.

  • tende da sole
  • tende a rullo
  • cappottine mobili
  • tende a veranda
  • pergole con schermo per veranda
  • zanzariere
  • veneziane
  • tapparelle
  • persiane
  • frangisole
  • schermature solari plissettate
  • tende tecniche da interno (a scopo di fornire ombra alla stanza)

QUALI SONO I DOCUMENTI NECESSARI A RICHIEDERE LA DETRAZIONE FISCALE SULLE TENDE DA SOLE?

La fattura o la ricevuta fiscale dell’acquisto, che deve necessariamente riportare la dicitura “schermatura solare dinamica ai sensi del D.L- 311/2006 allegato M” e la descrizione del prodotto comprensiva di posa in opera.

La ricevuta di pagamento a mezzo bonifico bancario o postale, che deve riportare: causale di versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione (per le società andrà indicata la Partita IVA) e la partita IVA dell’impresa che ha svolto i lavori.

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCHERMATURA SOLARE? NON È NECESSARIA

Le nuove disposizioni di legge non prevedono alcun tipo di certificazione energetica per la schermatura solare di cui si richiede la detrazione: questo significa dunque che non vi sono, teoricamente, limiti prestazionali né soglie di prestazione del fattore solare. Quello che invece va ricordato è che la detrazione può essere applicata solo a impianti di schermatura che riportano il marchio CE.